Arriva la 13esima Areajob
Diritti e regolamenti del lavoro

Arriva la 13esima!

E’ arrivato a Dicembre, uno dei mesi più belli dell’anno, feste, regali e per la maggior parte dei lavoratori..la tredicesima

La 13esima è una mensilità aggiuntiva conosciuta anche con il nome di gratifica natalizia e viene erogata alla generalità dei lavoratori dipendenti privati e pubblici oltre che ai pensionati in corrispondenza della busta paga di dicembre, ovvero prima della vigilia di Natale. Ma quando è stata introdotta?

13esima, un po’ di storia

In origine la 13esima mensilità nasce come gratifica natalizia, ossia come retribuzione aggiuntiva in occasione del Natale, concessa ai lavoratori dal proprio datore di lavoro senza alcun vincolo né obbligo. E’ successivamente, nel 1937, che venne introdotto l’obbligo all’interno del contratto collettivo metalmeccanica industria, di corrispondere agli impiegati una mensilità in più rispetto alle 12 annuali.

Solamente nel 1946 questo obbligo venne esteso anche agli operai. Bisogna attendere parecchi anni, precisamente il 1960, prima che l’estensione gratifichi i lavoratori di tutti i settori.

Oggi, quindi, la 13esima è di fatto obbligatoria per tutti i lavoratori sia che abbiano un contratto a tempo determinato, sia indeterminato, tanto a tempo parziale quanto pieno. Viene corrisposta una volta all’anno, in occasione appunto delle festività natalizie.

A chi spetta e quando arriva la 13esima?

A differenza della quattordicesima, la 13esima spetta a tutti i lavoratori dipendenti e, di fatto, è pari a una mensilità. Il periodo di riferimento per il calcolo è dall’1 gennaio al 31 dicembre, ma l’ammontare della 13esima è rapportato all’anzianità di servizio maturata nell’anno (compresi ferie, malattia, maternità, congedo matrimoniale o cassa integrazione), e così, per esempio, in caso di assunzione, dimissioni o licenziamento nel corso dell’anno, dovrà essere calcolata in base all’effettivo servizio prestato.

Spetta anche nel caso di un contratto di lavoro part-time e la maturazione è la stessa dei lavoratori a tempo pieno, con la differenza che l’importo maturato è proporzionato all’orario di lavoro effettivamente svolto.

Sono esclusi dalla 13esima:

  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori «parasubordinati», ovvero che lavorano a progetto o in modo occasionale.

Quando arriva? Non c’è un giorno preciso, uguale per tutti. In genere viene erogata nei giorni precedenti il 24 dicembre, ma per lo più viene pagata con lo stipendio di dicembre.

Cosa succede se il rapporto di lavoro è iniziato o termina entro l’anno

In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno la 13esima va rapportata all’effettivo servizio prestato; devono quindi essere liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestato. Quindi se la tredicesima è composta di 12 dodicesimi di una paga mensile, questa sarà pari ad esempio a 6/12 se il rapporto di lavoro in un anno dura 6 mesi si se assunto in corso d’anno, sia se il rapporto è cessato in corso d’anno.

Esempio: se il lavoratore Sergio Rossi inizia a lavorare il 01.06.2018 a dicembre avrà diritto a 7/12 di tredicesima, ovvero la maturazione a decorrere dal mese di giugno fino a dicembre.

Ma se il nostro lavoratore Sergio Rossi invece di essere stato assunto il 01.06.2018 fosse stato assunto il 20.06.2018, per il mese di giugno non avrebbe avuto diritto ad alcuna maturazione e di conseguenza a dicembre gli sarebbero stati liquidati 6 ratei anziché 7, su 12.

Perché si è legati ai giorni di servizio effettivamente prestati: se in un mese sono superiori a 15 allora la maturazione si considera piena, se sono invece inferiori per quel mese non vi sarà alcuna maturazione.

Alcune assenze danno la possibilità di assentarsi dal lavoro ma di mantenere il diritto alla maturazione (ferie, festività nazionali, congedi matrimoniali e di maternità, ecc) alcune invece incidono negativamente.

Assenze che incidono negativamente:

  • congedi parentali e per malattia del bambino;
  • periodi di aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali;
  • permessi non retribuiti;
  • assenze ingiustificate;
  • assenze per sciopero;